Art. 17.
             Unita' temporale, contenuto ed approvazione
    1.  Il  bilancio  annuale  di  previsione regionale, elaborato in
termini di competenza e di cassa, rappresenta la base per la gestione
finanziaria della Regione secondo la legislazione vigente.
    2.  L'unita' temporale del bilancio annuale e' l'anno finanziario
che coincide con l'anno solare.
    3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per
la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR,
in  unita'  previsionali  di  base  determinate  in relazione ad aree
omogenee  di  attivita',  anche  a carattere strumentale, nell'ambito
delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilita' speciali,
sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.
    4. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
      a) l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o  passivi alla
chiusura  dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio si
riferisce;
      b) l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede di accertare o
delle  spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio al quale il
bilancio si riferisce;
      c) l'ammontare  delle  entrate  che  si prevede di riscuotere o
delle  spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio,
senza  distinzioni  fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e
in conto residui.
    5.  Tra  le  entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), e'
iscritto  il  saldo  finanziario,  positivo  o  negativo, presunto al
termine  dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio  si
riferisce,  tenendo  distinta la quota del saldo medesimo determinata
da   minori   spese   correlate  ad  entrate  vincolate  a  specifica
destinazione,  nonche'  la  quota del saldo determinata dalla mancata
stipulazione   di   mutui   e   altre  forme  di  indebitamento  gia'
autorizzati.
    6.  Tra  le  entrate  di  cui al comma 4, lettera c), e' iscritto
l'ammontare    presunto    della   giacenza   di   cassa   all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
    7.  Gli  stanziamenti  di  spesa  sono  determinati  in base alle
effettive  esigenze  funzionali,  tenuto  conto  degli  obiettivi  da
perseguire  nell'anno  di  riferimento,  e  conseguentemente non sono
ammesse  quantificazioni  basate  sul  criterio  della  spesa storica
incrementale.
    8.  Il  bilancio  annuale  e'  approvato  con legge regionale, su
proposta  della  giunta,  entro  i  termini  previsti  dallo statuto.
Formano  oggetto di specifica approvazione da parte del consiglio gli
elementi  di  cui al comma 4, relativi a ciascuna unita' previsionale
di base; e le contabilita' speciali nel loro complesso.
    9.  In apposito documento tecnico allegato al bilancio annuale le
umta'  previsionali  di base sono ripartite in capitoli ai fini della
gestione  e  della rendicontazione. In tale documento sono, altresi',
indicati,  disaggregati  per capitolo, i contenuti di ciascuna unita'
previsionale  di  base  e  il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale   della  spesa,  con  l'evidenziazione  delle  relative
disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al
rispettivo  oggetto  per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto
economico e funzionale per la spesa.