Art. 17. Unita' temporale, contenuto ed approvazione 1. Il bilancio annuale di previsione regionale, elaborato in termini di competenza e di cassa, rappresenta la base per la gestione finanziaria della Regione secondo la legislazione vigente. 2. L'unita' temporale del bilancio annuale e' l'anno finanziario che coincide con l'anno solare. 3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unita' previsionali di base determinate in relazione ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, nell'ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilita' speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli. 4. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 5. Tra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), e' iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, nonche' la quota del saldo determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento gia' autorizzati. 6. Tra le entrate di cui al comma 4, lettera c), e' iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in base alle effettive esigenze funzionali, tenuto conto degli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento, e conseguentemente non sono ammesse quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale. 8. Il bilancio annuale e' approvato con legge regionale, su proposta della giunta, entro i termini previsti dallo statuto. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del consiglio gli elementi di cui al comma 4, relativi a ciascuna unita' previsionale di base; e le contabilita' speciali nel loro complesso. 9. In apposito documento tecnico allegato al bilancio annuale le umta' previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. In tale documento sono, altresi', indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.