Art. 18. Criteri di integrita' universalita' ed unita' 1. Il bilancio annuale e' redatto nel rispetto dei seguenti criteri: a) criterio dell'integrita', in base al quale tutte le entrate sono iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese ad esse connesse e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative; b) criterio dell'universalita', in base al quale sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio annuale; c) criterio dell'unita', in base al quale tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio annuale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti: 1) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni da parte dello Stato; 2) assegnazioni che prevedono espressamente il vincolo di destinazione.