Art. 18.
            Criteri di integrita' universalita' ed unita'
    1.  Il  bilancio  annuale  e'  redatto  nel rispetto dei seguenti
criteri:
      a) criterio  dell'integrita', in base al quale tutte le entrate
sono  iscritte  nel  bilancio a lordo delle spese di riscossione e di
eventuali altre spese ad esse connesse e tutte le spese sono iscritte
in  bilancio  nel  loro  intero  ammontare senza essere ridotte delle
entrate correlative;
      b) criterio  dell'universalita',  in base al quale sono vietate
le gestioni di fondi al di fuori del bilancio annuale;
      c) criterio  dell'unita',  in  base  al  quale  tutte  le somme
assegnate  a  qualsiasi  titolo dallo Stato alla Regione confluiscono
nel bilancio annuale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i
casi seguenti:
        1)  assegnazioni  in corrispondenza di deleghe di funzioni da
parte dello Stato;
        2)  assegnazioni  che  prevedono  espressamente il vincolo di
destinazione.