Art. 19. Classificazione delle entrate 1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti titoli: a) titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; b) titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; c) titolo III: entrate extratributarie; d) titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; e) titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; f) titolo VI: entrate per contabilita' speciali. 2. Le entrate di cui al comma 1, con l'esclusione delle entrate per contabilita' speciali, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e articolate in unita' previsionali di base. 3. Le unita' previsionali di base costituiscono le unita' fondamentali di classificazione delle entrate e sono ripartite, nel documento tecnico di cui all'art. 17, comma 9, in uno o piu' capitoli secondo il rispettivo oggetto. 4. Per ciascuna unita' previsionale di base di entrata devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 17, comma 4, la numerazione progressiva e la denominazione. 5. Lo stato di previsione dell'entrata contiene un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.