Art. 19.
                    Classificazione delle entrate
    1.  Nel  bilancio  annuale  le entrate sono distinte nei seguenti
titoli:
      a) titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione,
dal  gettito  di  tributi  erariali  o di quote di esso devolute alla
Regione;
      b) titolo  II:  entrate derivanti da contributi e trasferimenti
di  parte  corrente  dell'Unione  europea,  dello  Stato  e  di altri
soggetti;
      c) titolo III: entrate extratributarie;
      d) titolo    IV:   entrate   derivanti   da   alienazioni,   da
trasformazione   di   capitale,   da  riscossione  di  crediti  e  da
trasferimenti in conto capitale;
      e) titolo  V:  entrate  derivanti  da  mutui,  prestiti o altre
operazioni creditizie;
      f) titolo VI: entrate per contabilita' speciali.
    2.  Le  entrate di cui al comma 1, con l'esclusione delle entrate
per  contabilita'  speciali,  sono  suddivise in categorie secondo la
natura dei cespiti e articolate in unita' previsionali di base.
    3.  Le  unita'  previsionali  di  base  costituiscono  le  unita'
fondamentali  di  classificazione delle entrate e sono ripartite, nel
documento tecnico di cui all'art. 17, comma 9, in uno o piu' capitoli
secondo il rispettivo oggetto.
    4.  Per  ciascuna  unita'  previsionale di base di entrata devono
essere  indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 17, comma 4, la
numerazione progressiva e la denominazione.
    5.  Lo  stato  di  previsione  dell'entrata contiene un riassunto
delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.