Art. 2.
     Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale
    1. L'ordinamento finanziario e contabile regionale e' ispirato ai
seguenti principi:
      a) assicurare  il  concorso  della finanza regionale con quella
statale  per  il  perseguimento  degli  obiettivi di convergenza e di
stabilita'   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea,  in  coerenza  con  i  vincoli  che  ne conseguono in ambito
nazionale;
      b) garantire  la  chiarezza  e  la  trasparenza  dei  documenti
contabili ed economici che riguardano l'attivita' della Regione;
      c) favorire  forme  di partecipazione degli enti locali e delle
organizzazioni economico-sociali alla programmazione finanziaria e di
bilancio della Regione;
      d) applicare   forme  di  delegificazione,  semplificazione  ed
accelerazione delle procedure;
      e) tenere  conto  dell'assetto  delle  funzioni e dei compiti a
livello    regionale    e   locale   conseguente   al   decentramento
amministrativo;
      f) rispettare  la  distinzione  tra  l'attivita' di indirizzo e
controllo  degli  organi  di  direzione  politica  e  l'attivita'  di
gestione amministrativa dei dirigenti.