Art. 2. Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale 1. L'ordinamento finanziario e contabile regionale e' ispirato ai seguenti principi: a) assicurare il concorso della finanza regionale con quella statale per il perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con i vincoli che ne conseguono in ambito nazionale; b) garantire la chiarezza e la trasparenza dei documenti contabili ed economici che riguardano l'attivita' della Regione; c) favorire forme di partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni economico-sociali alla programmazione finanziaria e di bilancio della Regione; d) applicare forme di delegificazione, semplificazione ed accelerazione delle procedure; e) tenere conto dell'assetto delle funzioni e dei compiti a livello regionale e locale conseguente al decentramento amministrativo; f) rispettare la distinzione tra l'attivita' di indirizzo e controllo degli organi di direzione politica e l'attivita' di gestione amministrativa dei dirigenti.