Art. 22. Fondo di riserva per le spese obbligatorie 1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato a seconda delle differenti fonti di copertura. 2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con decreto del presidente della giunta, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti concernenti spese dipendenti dalla legislazione vigente che abbiano natura obbligatoria. 3. Tra le spese obbligatorie di cui al comma 2 rientrano, in ogni caso, quelle relative agli oneri per il personale e agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 41 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione e quelle relative agli oneri per quote di annualita' pregresse. 4. L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamenti ai sensi del comma 2, e' allegato al bilancio annuale.