Art. 22.
             Fondo di riserva per le spese obbligatorie
    1.  Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di spesa,
di  competenza  e  di  cassa,  un  fondo  di  riserva  per  le  spese
obbligatorie,   articolato   a  seconda  delle  differenti  fonti  di
copertura.
    2.  Dal  fondo  di cui al comma 1 sono prelevate, con decreto del
presidente  della  giunta,  le  somme  necessarie  per  integrare gli
stanziamenti  concernenti spese dipendenti dalla legislazione vigente
che abbiano natura obbligatoria.
    3. Tra le spese obbligatorie di cui al comma 2 rientrano, in ogni
caso,  quelle  relative  agli oneri per il personale e agli oneri per
l'ammortamento  di  mutui  e  prestiti,  quelle  relative  ai residui
passivi  caduti  in perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 41 e
reclamati  dai  creditori,  quelle  relative  ai  fondi di garanzia a
fronte  delle  fideiussioni  concesse dalla Regione e quelle relative
agli oneri per quote di annualita' pregresse.
    4.  L'elenco  dei  capitoli,  i  cui  stanziamenti possono essere
integrati  mediante prelevamenti ai sensi del comma 2, e' allegato al
bilancio annuale.