Art. 23. Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste. 2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della giunta, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze degli stanziamenti concernenti spese, dipendenti dalla legislazione vigente, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o del relativo assestamento, che rivestano carattere di assoluta necessita' nell'ambito delle funzioni regionali, che non abbiano natura obbligatoria e non impegnino. in alcun modo, i bilanci futuri. La deliberazione della giunta e' comunicata al consiglio. 3. Un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2 e' allegato al rendiconto generale annuale regionale di cui all'art. 48.