Art. 23.
              Fondo di riserva per le spese impreviste
    1.  Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di spesa,
di  competenza  e  di  cassa,  un  fondo  di  riserva  per  le  spese
impreviste.
    2.  Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione
della  giunta,  le  somme  occorrenti  per  provvedere alle eventuali
deficienze  degli  stanziamenti  concernenti  spese, dipendenti dalla
legislazione  vigente, non prevedibili all'atto dell'approvazione del
bilancio  o  del  relativo  assestamento,  che rivestano carattere di
assoluta  necessita'  nell'ambito  delle  funzioni regionali, che non
abbiano natura obbligatoria e non impegnino. in alcun modo, i bilanci
futuri. La deliberazione della giunta e' comunicata al consiglio.
    3. Un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2 e' allegato al
rendiconto generale annuale regionale di cui all'art. 48.