Art. 24. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari, nel corso dell'esercizio finanziario, sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di variazioni del bilancio. L'ammontare di tale fondo e' determinato con la legge regionale di bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare previste nel bilancio di cassa. 2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1, e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della giunta da comunicare al consiglio.