Art. 24.
           Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
    1.  Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa,
un  fondo  di  riserva  per  far  fronte ai maggiori pagamenti che si
rendono  necessari, nel corso dell'esercizio finanziario, sui diversi
capitoli  di  spesa,  rispetto  agli stanziamenti disposti in sede di
previsioni iniziali o di variazioni del bilancio. L'ammontare di tale
fondo e' determinato con la legge regionale di bilancio in misura non
superiore   ad   un   dodicesimo   dell'ammontare  complessivo  delle
autorizzazioni a pagare previste nel bilancio di cassa.
    2.  I  prelevamenti  dal  fondo  di cui al comma 1, e le relative
destinazioni  ed  integrazioni  a  favore  degli  altri  capitoli del
bilancio  di  cassa  sono  disposti con deliberazione della giunta da
comunicare al consiglio.