Art. 25. Fondi speciali 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale possono essere iscritti uno o piu' fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che entrino in vigore dopo l'approvazione del bilancio. 2. I fondi speciali non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti odi spese in conto capitale. 4. Salvo quanto previsto al comma 5, le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa. 5. Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi non entrati in vigore entro il termine dell'esercizio finanziario relativo al bilancio in cui sono stati iscritti i fondi speciali, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di tali fondi, purche' detti provvedimenti entrino in vigore prima del rendiconto generale dell'esercizio stesso e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In questo caso resta ferma l'assegnazione delle somme anzidette al fondo speciale del bilancio nel quale sono state iscritte, mentre le nuove o maggiori spese cornspondenti sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i relativi provvedimenti legislativi. 6. Nei casi previsti al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto generale di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di gestione. 7. L'elenco dei provvedimenti legislativi alla cui copertura finanziaria sono destinati i fondi speciali e' allegato al bilancio annuale.