Art. 26. Equilibrio del bilancio annuale 1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 2. ll totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge regionale di bilancio nei limiti di cui all'art. 45.