Art. 26.
                   Equilibrio del bilancio annuale
    1.   In   ciascun   bilancio  annuale  il  totale  dei  pagamenti
autorizzati  non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui
si  prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di
cassa.
    2.  ll  totale  delle  spese  di  cui si autorizza l'impegno puo'
essere  superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare
nel  medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da
mutui  ed  altre  forme  di  indebitamento  autorizzati  con la legge
regionale di bilancio nei limiti di cui all'art. 45.