Art. 27. Assestamento del bilancio 1. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio, su proposta della giunta, approva con legge regionale l'assestamento del bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermi restando i vincoli di cui all'art. 26, si provvede: a) all'aggiornamento dell'ammnontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi indicati agli articoli 34 e 40; b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi; c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce; d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo degli elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di spesa ai quali e' destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'art. 26.