Art. 27.
                      Assestamento del bilancio
    1.  Entro  il  30 giugno  di  ogni anno il consiglio, su proposta
della giunta, approva con legge regionale l'assestamento del bilancio
mediante  il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune,
anche  al  fine  di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti
delle  quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermi restando
i vincoli di cui all'art. 26, si provvede:
      a) all'aggiornamento   dell'ammnontare  dei  residui  attivi  e
passivi  alla  chiusura  dell'esercizio  precedente  a  quello cui il
bilancio  si  riferisce,  sulla  base  degli  elementi  indicati agli
articoli 34 e 40;
      b) all'aggiornamento    dell'eventuale   avanzo   o   disavanzo
finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo, positivo
o  negativo,  tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data
del  31 dicembre,  integrato dalle variazioni intervenute alla stessa
data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
      c) all'aggiornamento  dell'ammontare  della  giacenza  di cassa
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
      d) all'aggiornamento,  nel  caso  di  un  saldo  positivo degli
elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di
spesa  ai  quali  e'  destinata  la  utilizzazione  del saldo stesso,
ovvero,   nel  caso  in  cui  il  predetto  saldo  risulti  negativo,
all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a
ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'art. 26.