Art. 3.
                Regolamento di contabilita' regionale
    1. La giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro
e  non  oltre  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  adotta  un  apposito  regolamento  di  contabilita'
regionale  di attuazione della legge stessa, con particolare riguardo
agli aspetti la cui disciplina e' ad esso espressamente rinviata.