Art. 3. Regolamento di contabilita' regionale 1. La giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento di contabilita' regionale di attuazione della legge stessa, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina e' ad esso espressamente rinviata.