Art. 30. Programma annuale di attivita' dell'amministrazione regionale 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta adotta il programnma annuale di attivita' dell'amministrazione regionale, che costituisce l'atto d'indirizzo e di direttiva dell'organo politico nei confronti dei dirigenti per l'attivita' amministrativa e gestionale di loro competenza, nonche' il riferimento per l'esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale. 2. Il programma annuale di attivita' assegna ai direttori delle strutture organizzative apicali gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorita', nonche' le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. La giunta puo' modificare tale programma ove accerti, nel corso della gestione, situazioni, conseguenti anche all'assestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.