Art. 30.
    Programma annuale di attivita' dell'amministrazione regionale
    1.  A  seguito  dell'entrata  in  vigore della legge regionale di
bilancio  o  di  autorizzazione  all'esercizio provvisorio, la giunta
adotta   il  programnma  annuale  di  attivita'  dell'amministrazione
regionale,   che   costituisce  l'atto  d'indirizzo  e  di  direttiva
dell'organo  politico  nei  confronti  dei  dirigenti per l'attivita'
amministrativa   e   gestionale   di   loro  competenza,  nonche'  il
riferimento  per  l'esercizio del controllo strategico previsto dalla
normativa   regionale  in  materia  di  ordinamento  delle  strutture
organizzative e del personale.
    2.  Il  programma annuale di attivita' assegna ai direttori delle
strutture  organizzative  apicali  gli  obiettivi  e  i  progetti  da
realizzare  nel  periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le
relative  priorita', nonche' le necessarie risorse finanziarie, umane
e  strumentali. La giunta puo' modificare tale programma ove accerti,
nel    corso    della   gestione,   situazioni,   conseguenti   anche
all'assestamento   o  a  variazioni  del  bilancio  annuale,  che  ne
richiedano un riadattamento.