Art. 32.
                         Soggetti competenti
    1.  Spetta  ai  dirigenti l'attivita' amministrativa e gestionale
nell'ambito  delle  rispettive  competenze  definite  ai  sensi della
normativa   regionale  in  materia  di  ordinamento  delle  strutture
organizzative e del personale.
    2.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,  i
dirigenti  assumono  tutti  gli  atti  amministrativi  e  di  diritto
privato,   ivi   compresi   quelli  che  impegnano  l'amministrazione
regionale  verso l'esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di
acquisizione  delle  entrate.  Per  quel  che riguarda in particolare
l'attivita' contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli
atti  procedurali  e a stipulare i relativi contratti, che acquistano
efficacia dal momento della stipula.
    3.  La  gestione  delle  spese  e delle entrate e' effettuata nel
rispetto  delle  disposizioni  contenute nei capi I e II del presente
titolo  e  nell'Art. 55 e secondo la specifica disciplina dettata dal
regolamento di contabilita'.