Art. 32. Soggetti competenti 1. Spetta ai dirigenti l'attivita' amministrativa e gestionale nell'ambito delle rispettive competenze definite ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale. 2. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, i dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l'attivita' contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali e a stipulare i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula. 3. La gestione delle spese e delle entrate e' effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nei capi I e II del presente titolo e nell'Art. 55 e secondo la specifica disciplina dettata dal regolamento di contabilita'.