Art. 33. Realizzazione delle entrate 1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. Per talune entrate alcune fasi possono essere simultanee e formalizzate con un unico atto. 2. Mediante l'accertamento, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il soggetto debitore, quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza. 3. La riscossione consiste nel materiale introito delle somme dovute alla Regione da parte della tesoreria regionale o di altri eventuali soggetti incaricati della riscossione. 4. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione. Il relativo importo va imputato, secondo l'oggetto, al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale.