Art. 33.
                     Realizzazione delle entrate
    1.  Le  entrate  della  Regione  si realizzano attraverso le fasi
dell'accertamento,  della  riscossione  e  del versamento. Per talune
entrate  alcune  fasi possono essere simultanee e formalizzate con un
unico atto.
    2.  Mediante l'accertamento, sulla base di idonea documentazione,
viene  verificata  la  ragione del credito e la sussistenza di idoneo
titolo  giuridico,  individuato il soggetto debitore, quantificata la
somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
    3.  La  riscossione  consiste  nel materiale introito delle somme
dovute  alla  Regione  da  parte della tesoreria regionale o di altri
eventuali soggetti incaricati della riscossione.
    4.  Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse
nelle  casse  della Regione. Il relativo importo va imputato, secondo
l'oggetto,   al   competente   capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio annuale.