Art. 35.
                     Crediti di modesta entita'
    1.  Con  provvedimento  del  dirigente  competente  in materia di
entrate  e' disposto il non accertamento dei crediti della Regione di
importo complessivamente non eccedente quello determinato annualmente
con  la  legge  regionale  di  bilancio e, comunque, di quelli il cui
importo  risulti  inferiore al costo delle operazioni necessarie alla
loro   riscossione.  Con  lo  stesso  provvedimento  e'  disposta  la
cancellazione  dal  conto  dei  residui di tali crediti eventualmente
gia' accertati.
    2.  I  provvedimenti  di  cui  al comma 1 comportano l'esonero da
qualsiasi  responsabilita'  connessa alla mancata realizzazione delle
entrate,  comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni
amministrative o pene pecuniarie.