Art. 35. Crediti di modesta entita' 1. Con provvedimento del dirigente competente in materia di entrate e' disposto il non accertamento dei crediti della Regione di importo complessivamente non eccedente quello determinato annualmente con la legge regionale di bilancio e, comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso provvedimento e' disposta la cancellazione dal conto dei residui di tali crediti eventualmente gia' accertati. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 comportano l'esonero da qualsiasi responsabilita' connessa alla mancata realizzazione delle entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.