Art. 37. I m p e g n o 1. Con l'impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di competenza. 2. Formano impegno, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale, le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili purche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 3. Con l'entrata in vigore della legge regionale di bilancio e delle successive variazioni, senza necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale regionale e per gli oneri accessori; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per gli interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori. 4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla base di autorizzazioni legislative ovvero quando cio' sia indispensabile per assicurare continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale derivanti da contratti o convenzioni per le quali siano noti i creditori, gli importi e la durata, l'impegno assunto nel primo esercizio si estende automaticamente, per la durata del contratto o della convenzione, agli esercizi successivi, entro il limite della spesa autorizzata. 5. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la giunta puo' autorizzare ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse; c) dagli atti programmatori adottati dal consiglio. 6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), l'impegno puo' essere assunto nei limiti dell'intero stanziamento previsto dal bilancio pluriennale. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 7. Allo stesso fine di cui comma 5, la giunta puo' autorizzare, per i fondi indicati alle lettere a) e b) di detto comma, ad assumere impegni nei confronti dei singoli soggetti risultanti aventi diritto a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione o di affidamento dell'incarico previste dalle norme di legge o di regolamento, fino a concorrenza dell'intero importo dello stanziamento esistente negli appositi capitoli del bilancio annuale. In tale caso il provvedimento di approvazione delle procedure di selezione o di affidamento dell'incarico sostanzia la scadenza delle obbligazioni nei confronti di tutti i soggetti per i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo per la concessione del finanziamento o per l'affidamento dell'incarico. Gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono reiscritte negli stanziamenti di competenza degli appositi capitoli dei bilanci annuali successivi fino al completo esaurimento degli impegni originariamente assunti. 8. Tutti gli atti dai quali possa, comunque, derivare un impegno di spesa a carico del bilancio annuale devono essere sottoposti alla registrazione da parte dei dirigenti dei servizi di contabilita' ai fini del controllo di regolarita' contabile ai sensi dell'art. 55.