Art. 37.
                            I m p e g n o
    1.  Con  l'impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti
delle   previsioni  del  bilancio  annuale  espresse  in  termini  di
competenza.
    2.  Formano  impegno, nei limiti degli stanziamenti di competenza
del  bilancio  annuale,  le  somme dovute dalla Regione, in base alla
legge,  al  contratto  o  ad  altro titolo, a creditori determinati o
determinabili purche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro
il termine dell'esercizio.
    3.  Con  l'entrata  in vigore della legge regionale di bilancio e
delle  successive  variazioni, senza necessita' di ulteriori atti, e'
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
      a) per  il  trattamento  economico tabellare gia' attribuito al
personale regionale e per gli oneri accessori;
      b) per  le  rate  di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per
gli interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori.
    4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla
base   di   autorizzazioni   legislative   ovvero   quando  cio'  sia
indispensabile   per  assicurare  continuita'  dei  servizi,  formano
impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a
scadenza  nel corso dell'esercizio medesimo. Nel caso di obbligazioni
a  carattere  pluriennale derivanti da contratti o convenzioni per le
quali  siano  noti  i  creditori,  gli importi e la durata, l'impegno
assunto nel primo esercizio si estende automaticamente, per la durata
del contratto o della convenzione, agli esercizi successivi, entro il
limite della spesa autorizzata.
    5.  Al  fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo
delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la giunta
puo'  autorizzare  ad  assumere  obbligazioni,  anche  a carico degli
esercizi  successivi,  in  conformita'  con  l'importo  e  secondo la
distribuzione temporale delle risorse disposte:
      a) dai  piani  finanziari,  sia di programmazione sia di cassa,
approvati  dall'Unione  europea  e  dalle  relative deliberazioni del
Comitato  interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
cofinanziamento nazionale;
      b) dai  quadri  finanziari, sia di programmazione sia di cassa,
contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse;
      c) dagli atti programmatori adottati dal consiglio.
    6.  Nei  casi  di cui al comma 5, lettere a) e b), l'impegno puo'
essere  assunto  nei  limiti  dell'intero  stanziamento  previsto dal
bilancio  pluriennale.  I relativi pagamenti devono, comunque, essere
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
    7.  Allo  stesso fine di cui comma 5, la giunta puo' autorizzare,
per i fondi indicati alle lettere a) e b) di detto comma, ad assumere
impegni  nei confronti dei singoli soggetti risultanti aventi diritto
a  seguito  dell'espletamento  delle  procedure  di  selezione  o  di
affidamento   dell'incarico  previste  dalle  norme  di  legge  o  di
regolamento,   fino   a   concorrenza   dell'intero   importo   dello
stanziamento  esistente negli appositi capitoli del bilancio annuale.
In  tale  caso  il  provvedimento  di approvazione delle procedure di
selezione  o di affidamento dell'incarico sostanzia la scadenza delle
obbligazioni  nei  confronti  di tutti i soggetti per i quali, con lo
stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo per la concessione
del  finanziamento  o  per  l'affidamento  dell'incarico. Gli importi
risultanti  dalla  differenza  fra le somme impegnate e quelle pagate
nel  corso  dell'esercizio  vengono  reiscritte negli stanziamenti di
competenza  degli  appositi  capitoli  dei bilanci annuali successivi
fino al completo esaurimento degli impegni originariamente assunti.
    8.  Tutti gli atti dai quali possa, comunque, derivare un impegno
di  spesa a carico del bilancio annuale devono essere sottoposti alla
registrazione  da  parte dei dirigenti dei servizi di contabilita' ai
fini del controllo di regolarita' contabile ai sensi dell'art. 55.