Art. 38.
                            Liquidazione
    1.  Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione ed
ai  titoli  atti  a comprovare il diritto acquisito del creditore, si
determina  la  somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno assunto.
    2.  La  liquidazione  delle  spese e' effettuata nei limiti degli
stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso.