Art. 38. Liquidazione 1. Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto. 2. La liquidazione delle spese e' effettuata nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso.