Art. 39.
                 Ordinazione e pagamento delle spese
    1.   L'ordinazione   consiste  nella  disposizione  impartita  al
tesoriere  di  provvedere  al  pagamento  della  spesa ed avviene con
l'emissione del mandato di pagamento.
    2.   I   mandati  di  pagamento  sono  emessi  separatamente  per
competenza e residui, nei limiti dell'importo dell'originario impegno
e dei relativi stanziamenti di cassa.
    3. Prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale di cui
all'art.  48  possono  essere  emessi  mandati  di pagamenti in conto
residui,  purche',  sulla  base  delle  registrazioni  contabili,  il
relativo  importo  risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini
della predisposizione del rendiconto stesso.
    4.  I  mandati  di  pagamento  sono  emessi  previo esercizio del
controllo di regolarita' contabile ai sensi dell'art. 55.