Art. 39. Ordinazione e pagamento delle spese 1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene con l'emissione del mandato di pagamento. 2. I mandati di pagamento sono emessi separatamente per competenza e residui, nei limiti dell'importo dell'originario impegno e dei relativi stanziamenti di cassa. 3. Prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale di cui all'art. 48 possono essere emessi mandati di pagamenti in conto residui, purche', sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso. 4. I mandati di pagamento sono emessi previo esercizio del controllo di regolarita' contabile ai sensi dell'art. 55.