Art. 4. Obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale 1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed amministrative con il metodo della programmazione, nel rispetto dei principi fissati dallo statuto e dall'art. 5 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267. 2. A tal fine la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, determina, con il concorso degli enti locali e loro associazioni, gli obiettivi generali e settoriali della programmazione economico sociale e della programmazione territoriale regionale. 3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.