Art. 4.
Obiettivi   della  programmazione  economico-sociale  e  territoriale
                              regionale
    1.  La  Regione  esercita  le  proprie  funzioni  legislative  ed
amministrative  con  il metodo della programmazione, nel rispetto dei
principi  fissati dallo statuto e dall'art. 5 del decreto legislativo
l8 agosto 2000, n. 267.
    2.  A tal fine la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
c),  della  legge  regionale  6 agosto 1999, n. 14, determina, con il
concorso  degli  enti  locali  e  loro  associazioni,  gli  obiettivi
generali  e settoriali della programmazione economico sociale e della
programmazione territoriale regionale.
    3.  Sulla  base  degli  obiettivi  di  cui al comma 2, la Regione
ripartisce  le  risorse  destinate  al finanziamento degli interventi
necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.