Art. 40.
                Residui passivi ed economie di spese
    1.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme impegnate ai sensi
dell'art.  37  e  non  pagate  entro  il  termine  dell'esercizio, ad
eccezione  dei fondi di cui allo stesso articolo, comma 5, lettere a)
e b).
    2.  Tutte  le  somme  iscritte  negli  stanziamenti  di  spesa di
competenza  del  bilancio  annuale  e  non  conservate  tra i residui
passivi  a  norma  del  presente  articolo, costituiscono economie di
spesa  ed  a  tale titolo concorrono a determinare i risultati finali
della gestione.
    3.  La  conservazione  dei  residui passivi e' consentita per non
piu'  di  due  anni  successivi  a  quello  in  cui  l'impegno  si e'
perfezionato  sia  per  le  spese  correnti che per le spese in conto
capitale.
    4.  L'accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui
passivi  e'  disposto  con  decreto  del  presidente della giunta, su
proposta dell'assessore al bilancio, da adottare entro il 31 marzo di
ciascun  anno.  Con il medesimo decreto viene disposta l'eliminazione
dal  conto  dei  residui  passivi  delle  partite  perenti  ai  sensi
dell'art. 41.