Art. 40. Residui passivi ed economie di spese 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi dell'art. 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio, ad eccezione dei fondi di cui allo stesso articolo, comma 5, lettere a) e b). 2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 3. La conservazione dei residui passivi e' consentita per non piu' di due anni successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale. 4. L'accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi e' disposto con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore al bilancio, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto viene disposta l'eliminazione dal conto dei residui passivi delle partite perenti ai sensi dell'art. 41.