Art. 41. Perenzione amministrativa 1. Decorso il termine previsto dall'art. 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa. 2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali e' da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, e' consentita, l'iscrizione nel bilancio annuale di appositi capitoli di spesa.