Art. 41.
                      Perenzione amministrativa
    1.  Decorso  il  termine  previsto  dall'art. 40, comma 3, per la
conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono
eliminate    dal   conto   dei   residui   passivi   per   perenzione
amministrativa.
    2.  Per  il  pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei
residui  passivi, per le quali e' da ritenersi presumibile il reclamo
da  parte  dei  creditori,  e'  consentita, l'iscrizione nel bilancio
annuale di appositi capitoli di spesa.