Art. 42. Servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali. 2. Il servizio e' aflidato, mediante procedure di evidenza pubblica, in conformita' alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, ad istituti di credito di notoria solidita', singoli o associati, esercenti attivita' nel territorio della Regione e che abbiano sportelli in tutte le province della Regione, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare. 3. Il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria e' approvato dalla giunta e disciplina, in particolare: a) la gestione gratuita del servizio; b) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione del servizio; c) il ricorso alle anticipazioni di cassa ai sensi dell'art. 47; d) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni. 4. Le modalita' di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione approvata dalla giunta, della quale costituisce parte integrante il capitolato speciale di cui al comma 3. 5. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto, contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa nonche' dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprieta' della Regione.