Art. 42.
                        Servizio di tesoreria
    1.   Il  servizio  di  tesoreria  consiste  nel  complesso  delle
operazioni  riguardanti  la  gestione  finanziaria  della Regione con
riguardo  alla  riscossione  delle entrate, al pagamento delle spese,
alla  custodia  di  titoli  e  valori  ed  agli adempimenti connessi,
previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.
    2.  Il  servizio  e'  aflidato,  mediante  procedure  di evidenza
pubblica, in conformita' alla normativa comunitaria e statale vigente
in  materia,  ad  istituti di credito di notoria solidita', singoli o
associati,  esercenti  attivita'  nel  territorio della Regione e che
abbiano  sportelli  in  tutte  le  province della Regione, al fine di
assicurare un servizio rapido e capillare.
    3.  Il  capitolato  speciale  per  l'affidamento  del servizio di
tesoreria e' approvato dalla giunta e disciplina, in particolare:
      a) la gestione gratuita del servizio;
      b) la  prestazione  di idonee garanzie per la regolare gestione
del servizio;
      c) il  ricorso  alle  anticipazioni di cassa ai sensi dell'art.
47;
      d) la  misura  del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di
quello debitore sulle anticipazioni.
    4.  Le  modalita'  di  svolgimento del servizio di tesoreria ed i
connessi   rapporti   obbligatori   sono   disciplinati  da  apposita
convenzione  approvata  dalla  giunta,  della quale costituisce parte
integrante il capitolato speciale di cui al comma 3.
    5.  Entro  i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il
tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio
svolto,  contenente  tutti  gli  elementi  necessari per il riscontro
sistematico  dei  movimenti di cassa nonche' dei depositi in titoli e
valori sia cauzionali che di proprieta' della Regione.