Art. 43. Funzionari delegati 1. Possono essere autorizzate, nel rispetto delle modalita' e dei limiti stabiliti dal regolamento di contabilita', aperture di credito a favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi in economia, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono ordinativi sulla tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di ciascun ordine di accreditamento. 2. Al bilancio annuale e' allegato l'elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti ai sensi del presente articolo.