Art. 43.
                         Funzionari delegati
    1. Possono essere autorizzate, nel rispetto delle modalita' e dei
limiti stabiliti dal regolamento di contabilita', aperture di credito
a  favore  di  funzionari  regionali  per il pagamento delle spese di
funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi in
economia,  a  fronte  delle  quali  i  funzionari  delegati  emettono
ordinativi  sulla  tesoreria  per  il  pagamento ai creditori, ovvero
buoni  di  prelevamento in contanti a proprio favore per il pagamento
diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di ciascun ordine di
accreditamento.
    2. Al bilancio annuale e' allegato l'elenco dei capitoli di spesa
a  carico  dei  quali  possono essere disposti pagamenti ai sensi del
presente articolo.