Art. 44.
Gestione  dei  fondi  statali  e  dell'Unione  europea assegnati alla
                               Regione
    1.  Nel  caso  di  spese  per funzioni delegate o di spese per le
quali  siano  previste  assegnazioni  di  fondi statali o dell'Unione
europea,  con  vincolo  di  destinazione  specifica,  la Regione puo'
stanziare  somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, nel caso
di  delega,  le  specifiche  disposizioni statali che disciplinano le
relative   funzioni.   In   tale  caso  la  Regione  puo'  compensare
le maggiori  spese  con minori stanziamenti allo stesso scopo nei due
esercizi immediatamente successivi.
    2.  La  Regione  puo',  in  relazione  all'epoca  in  cui avviene
l'assegnazione  dei fondi con vincolo di destinazione di cui al comma
1,  attribuire  le  relative  spese  alla  competenza  dell'esercizio
immediatamente  successivo,  allorche'  non  sia  possibile far luogo
all'impegno  di  tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso
del quale ha luogo l'assegnazione.