Art. 44. Gestione dei fondi statali e dell'Unione europea assegnati alla Regione 1. Nel caso di spese per funzioni delegate o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali o dell'Unione europea, con vincolo di destinazione specifica, la Regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, nel caso di delega, le specifiche disposizioni statali che disciplinano le relative funzioni. In tale caso la Regione puo' compensare le maggiori spese con minori stanziamenti allo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. 2. La Regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi con vincolo di destinazione di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.