Art. 45. Mutui ed altre forme di indebitamento 1. La Regione puo' contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio in misura non superiore al totale delle spese di investimento incrementato di quelle per l'assunzione di partecipazioni e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento gia' autorizzato, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni. 2. L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non puo' superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale. 3. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non e' stato approvato dal consiglio il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento e' autorizzata, nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con la legge regionale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, la quale specifica, altresi', l'incidenza dell'operazione sull'esercizio finanziario in corso e su quelli futuri nonche' i mezzi necessari per la copertura degli oneri. L'autorizzazione decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 5. Le operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla giunta determinandone le condizioni e le modalita' entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative di cui al comma 4 che le autorizzano e previo conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ai sensi della normativa vigente. 6. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi. 7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.