Art. 45.
                Mutui ed altre forme di indebitamento
    1. La Regione puo' contrarre mutui e altre forme di indebitamento
esclusivamente  per  coprire  il  disavanzo di bilancio in misura non
superiore  al  totale  delle  spese  di  investimento incrementato di
quelle  per  l'assunzione  di  partecipazioni e della quota del saldo
negativo   presunto   dell'esercizio  precedente,  determinata  dalla
mancata  contrazione  dell'indebitamento  gia'  autorizzato, ai sensi
dell'art.  10,  primo  comma,  della  legge 16 maggio 1970, n. 281, e
successive modificazioni.
    2.  L'importo  complessivo  delle annualita' di ammortamento, per
capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento
in  estinzione nell'esercizio considerato non puo' superare il 25 per
cento   dell'ammontare   complessivo  delle  entrate  tributarie  non
vincolate  della Regione iscritte in bilancio. In ogni caso gli oneri
futuri  di  ammortamento  devono  trovare  copertura  nell'ambito del
bilancio pluriennale.
    3.   Non   puo'   essere  autorizzata  la  contrazione  di  nuovo
indebitamento  se  non e' stato approvato dal consiglio il rendiconto
dell'esercizio  di  due  anni  precedenti a quello al cui bilancio il
nuovo indebitamento si riferisce.
    4.  La  contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento e'
autorizzata,  nel  limite  massimo  stabilito dalla legge finanziaria
regionale   e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti,  con  la  legge  regionale di bilancio o di variazione al
bilancio   stesso,   la   quale   specifica,   altresi',  l'incidenza
dell'operazione  sull'esercizio  finanziario  in  corso  e  su quelli
futuri  nonche'  i  mezzi  necessari  per  la  copertura degli oneri.
L'autorizzazione  decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
    5.  Le  operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione
alle  effettive  esigenze  di  cassa,  dalla giunta determinandone le
condizioni e le modalita' entro i limiti stabiliti dalle disposizioni
legislative  di  cui  al comma 4 che le autorizzano e previo conforme
parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato interministeriale
per  il  credito  ed  il  risparmio  (CICR)  ai sensi della normativa
vigente.
    6.  Le  entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro
il  termine  dell'esercizio,  se non riscosse, vengono iscritte tra i
residui attivi.
    7.  Le  somme  iscritte nello stato di previsione dell'entrata in
relazione   ad   operazioni  di  indebitamento  autorizzate,  ma  non
perfezionate  entro  il  termine dell'esercizio, costituiscono minori
entrate rispetto alle previsioni.