Art. 46.
                   Garanzie prestate dalla Regione
    1.  La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in
via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti
ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del relativo
rischio.
    2. Nel bilancio annuale e' iscritto un apposito capitolo di spesa
dotato  della  somma  presumibilmente  occorrente, secondo previsioni
rapportate  alla  possibile  entita'  del rischio, per l'assolvimento
degli  obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie
prestate.
    3.  In  caso di necessita' le maggiori esigenze sono fronteggiate
con  prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'art.
22.
    4.  La  concessione  della  garanzia  regionale  forma oggetto di
apposita  convenzione,  nella  quale viene anche previsto l'esercizio
delle  azioni  necessarie  per  il recupero delle somme eventualmente
erogate dalla Regione.
    5.  Nel bilancio annuale e' iscritto apposito capitolo di entrata
per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione e' chiamata
ad erogare a fronte delle garanzie prestate.