Art. 46. Garanzie prestate dalla Regione 1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio. 2. Nel bilancio annuale e' iscritto un apposito capitolo di spesa dotato della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entita' del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate. 3. In caso di necessita' le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'art. 22. 4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione, nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. 5. Nel bilancio annuale e' iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione e' chiamata ad erogare a fronte delle garanzie prestate.