Art. 47.
                       Anticipazioni di cassa
    1.  Con  deliberazione  della  giunta  possono  essere  contratte
anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo scopo di
fronteggiare  temporanee  deficienze  di  cassa  per  un  importo non
eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie.
    2.  Le  anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio in cui
sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata e
di  spesa  del  bilancio  annuale sia in termini di competenza che di
cassa.