Art. 47. Anticipazioni di cassa 1. Con deliberazione della giunta possono essere contratte anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. 2. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio in cui sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza che di cassa.