Art. 49. Approvazione 1. Il rendiconto generale annuale e' deliberato dalla giunta entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario ed e' trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al collegio dei revisori dei conti. 2. Entro il 30 giugno la giunta presenta il rendiconto generale annuale al consiglio, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti ed integrato con le risultanze del conto consuntivo del consiglio, per l'approvazione con legge regionale entro il 15 dicembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto.