Art. 49.
                            Approvazione
    1.  Il  rendiconto  generale  annuale  e' deliberato dalla giunta
entro  il  20 aprile  dell'anno  successivo a quello cui si riferisce
l'esercizio  finanziario  ed  e'  trasmesso, entro i successivi dieci
giorni, al collegio dei revisori dei conti.
    2.  Entro  il 30 giugno la giunta presenta il rendiconto generale
annuale  al  consiglio,  corredato  della  relazione del collegio dei
revisori   dei  conti  ed  integrato  con  le  risultanze  del  conto
consuntivo  del  consiglio,  per  l'approvazione  con legge regionale
entro   il  15 dicembre  e,  comunque,  prima  dell'approvazione  del
bilancio  annuale  relativo  all'esercizio  successivo  di due anni a
quello cui si riferisce il rendiconto.