Art. 5. Strumenti della programmazione economico-sociale regionale 1. La programmazione economico-sociale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti: a) il programma economico-sociale regionale generale (PERG), che indica gli obiettivi generali di carattere economico-sociale da conseguire nei vari settori di attivita' e nei diversi ambiti territoriali; b) i piani economico sociali regionali, settoriali ed intersettoriali, che, con riferimento a particolari comparti d'interesse economico e sociale, integrano e precisano il PERG, in coerenza con gli obiettivi e le linee in esso contenuti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.