Art. 5.
     Strumenti della programmazione economico-sociale regionale
    1.  La programmazione economico-sociale della Regione si realizza
attraverso i seguenti strumenti:
      a) il  programma  economico-sociale  regionale generale (PERG),
che  indica  gli obiettivi generali di carattere economico-sociale da
conseguire  nei  vari  settori  di  attivita'  e  nei  diversi ambiti
territoriali;
      b) i   piani   economico   sociali   regionali,  settoriali  ed
intersettoriali,   che,   con   riferimento  a  particolari  comparti
d'interesse  economico  e  sociale, integrano e precisano il PERG, in
coerenza  con  gli  obiettivi  e  le  linee  in  esso  contenuti,  in
attuazione   di   leggi   nazionali  e  regionali  o  di  regolamenti
comunitari.