Art. 51.
                    Conto generale del patrimonio
    1.  Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori
aggiornati  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  cui il conto si
riferisce:
      a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
      b) i beni mobili ed immobili;
      c) ogni   altra   attivita'  e  passivita',  nonche'  le  poste
rettificative.
    2. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni, e'
introdotta   nel   conto   generale   del  patrimonio  una  ulteriore
classificazione,  al  fine  di  consentire  l'individuazione dei beni
suscettibili di utilizzazione economica.
    3.  Il  conto  del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione
dei  punti  di  concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella
del patrimonio.
    4.  Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei
beni  appartenenti  al patrimonio immobiliare della Regione alla data
di   chiusura   dell'esercizio   cui   il  conto  si  riferisce,  con
l'indicazione  delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito
da essi prodotto.