Art. 51. Conto generale del patrimonio 1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce: a) le attivita' e le passivita' finanziarie; b) i beni mobili ed immobili; c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative. 2. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni, e' introdotta nel conto generale del patrimonio una ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica. 3. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio. 4. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.