Art. 54.
                        Controllo di gestione
    1.   Il   controllo  di  gestione  costituisce  il  supporto  per
l'esercizio  dell'attivita' amministrativa e gestionale di competenza
dei  dirigenti  delle  strutture organizzative apicali. Esso consiste
nella  costante  verifica  del  perseguimento  degli  obiettivi e dei
progetti  assegnati  con  il  programmna  annuale  direzionale di cui
all'art.   31,   mediante  una  gestione  delle  risorse  disponibili
rispondenti  ai  criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al
fine  di  fornire elementi per ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
    2.  I risultati del controllo di gestione devono essere portati a
conoscenza  della  struttura  competente  per  la  valutazione  e  il
controllo  strategico  prevista  dalla normativa regionale vigente in
materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.