Art. 54. Controllo di gestione 1. Il controllo di gestione costituisce il supporto per l'esercizio dell'attivita' amministrativa e gestionale di competenza dei dirigenti delle strutture organizzative apicali. Esso consiste nella costante verifica del perseguimento degli obiettivi e dei progetti assegnati con il programmna annuale direzionale di cui all'art. 31, mediante una gestione delle risorse disponibili rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di fornire elementi per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. I risultati del controllo di gestione devono essere portati a conoscenza della struttura competente per la valutazione e il controllo strategico prevista dalla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.