Art. 55.
                 Controllo di regolarita' contabile
    1.  Il controllo di regolarita' contabile consiste nella verifica
che le risorse finanziarie disponibili siano utilizzate conformemente
alla  destinazione  prevista  dalle  specifiche  norme e nel rispetto
delle  disposizioni  concernenti  la  gestione del bilancio regionale
dettate dal titolo IV e dal regolamento di contabilita'.
    2.  Ai  fini del controllo di regolarita' contabile, per gli atti
comportanti spesa a carico del bilancio annuale:
      a) i  dirigenti  competenti,  nell'apporre  la  propria  firma,
assumono  la  responsabilita'  della  rispondenza  dell'utilizzazione
delle  somme  da  impegnare  o da erogare alle finalita' cui le norme
legislative  le  hanno  destinate,  nonche'  della  regolarita' della
documentazione giustificativa della spesa;
      b) i  dirigenti  dei  servizi  di contabilita', nell'apporre la
propria   firma,   esclusa  ogni  diversa  valutazione  in  relazione
all'interesse   pubblico   perseguito,  attestano,  sia  in  sede  di
registrazione  degli  impegni di spesa che di emissione dei titoli di
pagamento,   la  giusta  imputazione  al  capitolo  di  bilancio,  la
disponibilita'  del  fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto
della   competenza  o  a  quello  dei  residui  nonche'  il  rispetto
dell'annualita' del bilancio;
      c) i  dirigenti  dei servizi di contabilita', qualora ritengano
che  non  sussistono i requisiti per la registrazione dell'impegno di
spesa  o  per  l'emissione  del  titolo  di pagamento, ai sensi della
lettera   b),   restituiscono  l'atto  al  dirigente  competente  con
l'indicazione  dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso, entro
i termini previsti dal regolamento di contabilita'.
    3.  Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono
rispettare,  in  quanto  applicabili alla pubblica amministrazione, i
principi generali della revisione aziendale.