Art. 55. Controllo di regolarita' contabile 1. Il controllo di regolarita' contabile consiste nella verifica che le risorse finanziarie disponibili siano utilizzate conformemente alla destinazione prevista dalle specifiche norme e nel rispetto delle disposizioni concernenti la gestione del bilancio regionale dettate dal titolo IV e dal regolamento di contabilita'. 2. Ai fini del controllo di regolarita' contabile, per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio annuale: a) i dirigenti competenti, nell'apporre la propria firma, assumono la responsabilita' della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalita' cui le norme legislative le hanno destinate, nonche' della regolarita' della documentazione giustificativa della spesa; b) i dirigenti dei servizi di contabilita', nell'apporre la propria firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione all'interesse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la disponibilita' del fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto della competenza o a quello dei residui nonche' il rispetto dell'annualita' del bilancio; c) i dirigenti dei servizi di contabilita', qualora ritengano che non sussistono i requisiti per la registrazione dell'impegno di spesa o per l'emissione del titolo di pagamento, ai sensi della lettera b), restituiscono l'atto al dirigente competente con l'indicazione dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso, entro i termini previsti dal regolamento di contabilita'. 3. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.