Art. 56. Ambito di applicazione 1. Per enti pubblici dipendenti dalla Regione si intendono tutti gli enti che operano nell'ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione stessa. 2. Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della giunta, di seguito denominati enti, si applica la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini dell'approvazione dei relativi bilanci e rendiconti e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilita'. 3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica l'apposita disciplina, concernente le forme ed i termini per i controlli sui relativi bilanci, dettata dal regolamento di contabilita', tenendo conto della specificita' dei singoli enti e delle norme contenute nelle relative leggi istitutive. 4. I casi e i limiti degli eventuali controlli sugli enti privati a partecipazione regionale sono disciplinati dal regolamento di contabilita'.