Art. 56.
                       Ambito di applicazione
    1.  Per enti pubblici dipendenti dalla Regione si intendono tutti
gli  enti  che  operano  nell'ambito del territorio regionale e nelle
materie riservate alla competenza della Regione stessa.
    2.  Agli  enti  di cui al comma 1, non economici, individuati con
apposita  deliberazione  della giunta, di seguito denominati enti, si
applica  la  disciplina  del  presente  capo concernente le forme e i
termini  dell'approvazione  dei  relativi  bilanci  e rendiconti e le
eventuali  disposizioni  integrative  contenute  nel  regolamento  di
contabilita'.
    3.  Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica l'apposita
disciplina,  concernente  le  forme  ed i termini per i controlli sui
relativi  bilanci,  dettata  dal regolamento di contabilita', tenendo
conto  della  specificita'  dei  singoli enti e delle norme contenute
nelle relative leggi istitutive.
    4. I casi e i limiti degli eventuali controlli sugli enti privati
a  partecipazione  regionale  sono  disciplinati  dal  regolamento di
contabilita'.