Art. 57. Bilanci annuali di previsione 1. I bilanci annuali di previsione degli enti, adottati dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualita'. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati dalla giunta nella medesima deliberazione di cui all'art. 56, comma 2, in conformita' alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale. 2. I bilanci annuali degli enti devono pervenire alla giunta entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui i bilanci stessi si riferiscono. 3. La giunta presenta al consiglio il bilancio annuale della Regione unitamente ai bilanci annuali degli enti, che sono approvati dal consiglio con appositi articoli della legge di bilancio di cui costituiscono allegato. 4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte degli enti, la Regione non puo' disporre l'erogazione dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun mese trascorso, ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio annuale regionale, fino a quando non sia approvato dal consiglio il bilancio annuale dell'ente inadempiente con apposito articolo della legge regionale di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.