Art. 57.
                    Bilanci annuali di previsione
    1.  I  bilanci  annuali  di  previsione  degli enti, adottati dai
competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa,
sulla  base  delle  previsioni  contenute  nel  bilancio  pluriennale
regionale,  in corrispondenza della relativa annualita'. Le entrate e
le spese sono classificate secondo criteri fissati dalla giunta nella
medesima  deliberazione  di  cui all'art. 56, comma 2, in conformita'
alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire
la   redazione  di  un  bilancio  consolidato  della  spesa  pubblica
regionale.
    2.  I  bilanci  annuali  degli  enti devono pervenire alla giunta
entro  il  30 ottobre  dell'anno  precedente a quello a cui i bilanci
stessi si riferiscono.
    3.  La  giunta  presenta  al  consiglio il bilancio annuale della
Regione  unitamente ai bilanci annuali degli enti, che sono approvati
dal  consiglio  con  appositi articoli della legge di bilancio di cui
costituiscono allegato.
    4.  In  caso  di  mancata  o  tardiva  presentazione del bilancio
annuale   da   parte   degli  enti,  la  Regione  non  puo'  disporre
l'erogazione  dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun mese
trascorso,   ad   un   dodicesimo  dell'ammontare  complessivo  degli
stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio annuale regionale, fino a
quando  non sia approvato dal consiglio il bilancio annuale dell'ente
inadempiente   con   apposito   articolo  della  legge  regionale  di
assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.