Art. 58. Assestamento e variazioni dei bilanci annuali 1. L'assestamento dei bilanci annuali e gli eventuali provvedimenti di variazione, adottati dai competenti organi degli enti, sono approvati con deliberazione del consiglio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa proposta da parte della giunta. 2. La giunta propone al consiglio i provvedimenti amministrativi di approvazione dell'assestamento o delle variazioni ai bilanci annuali di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione degli atti stessi.