Art. 58.
            Assestamento e variazioni dei bilanci annuali
    1.   L'assestamento   dei   bilanci   annuali   e  gli  eventuali
provvedimenti  di  variazione,  adottati  dai competenti organi degli
enti,   sono   approvati   con   deliberazione  del  consiglio  entro
quarantacinque  giorni dalla presentazione della relativa proposta da
parte della giunta.
    2.  La giunta propone al consiglio i provvedimenti amministrativi
di  approvazione  dell'assestamento  o  delle  variazioni  ai bilanci
annuali di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data
di ricezione degli atti stessi.