Art. 59.
              Esercizio provvisorio dei bilanci annuali
    1.  Sono  estese  agli  enti  le  norme  concernenti  l'esercizio
provvisorio previste dall'art. 29.
    2.  La  legge  regionale  di  cui  all'art. 29, comma 1, contiene
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti.