Art. 6.
     Disciplina della programmazione economico-sociale regionale
    1. Con apposita legge regionale si provvede all'adeguamento della
disciplina relativa alla programmazione economico-sociale di cui alla
legge  regionale  11  aprile  1986,  n. 17, ai principi contenuti nel
decreto legislativo n. 267/2000.
    2. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui
al  comma  1,  si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni
della  legge  regionale  n.  17/1986  concernenti  il contenuto degli
strumenti   della   programmazione   economico-sociale,   nonche'  le
procedure  di  adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme
ed i modi di partecipazione degli enti locali.