Art. 6. Disciplina della programmazione economico-sociale regionale 1. Con apposita legge regionale si provvede all'adeguamento della disciplina relativa alla programmazione economico-sociale di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000. 2. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 17/1986 concernenti il contenuto degli strumenti della programmazione economico-sociale, nonche' le procedure di adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme ed i modi di partecipazione degli enti locali.