Art. 60. Rendiconti generali annuali 1. I rendiconti generali annuali degli enti, redatti in conformita' a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione, ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alla giunta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini fmanziari. 2. La giunta propone al consiglio i provvedimenti amministrativi di approvazione dei rendiconti generali annuali entro i trenta giorni successivi alla data in cui sono pervenuti i rendiconti stessi. 3. Il consiglio, con propria deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte della giunta, approva il rendiconto generale annuale dei singoli enti. 4. In allegato al rendiconto generale annuale della Regione e' esposto un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese degli enti, redatto a cura di ciascun ente interessato, in sede di adozione del proprio rendiconto generale annuale, secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della giunta.