Art. 60.
                     Rendiconti generali annuali
    1.   I   rendiconti  generali  annuali  degli  enti,  redatti  in
conformita'  a  quanto  disposto  per  il rendiconto generale annuale
della  Regione,  ed  adottati dai competenti organi, devono pervenire
alla  giunta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si
riferiscono,    accompagnati    da    una    relazione   illustrativa
dell'attivita'  svolta  e  dei risultati conseguiti, anche in termini
fmanziari.
    2.  La giunta propone al consiglio i provvedimenti amministrativi
di approvazione dei rendiconti generali annuali entro i trenta giorni
successivi alla data in cui sono pervenuti i rendiconti stessi.
    3.  Il  consiglio,  con propria deliberazione, da adottarsi entro
quarantacinque  giorni  dall'invio  della  relativa proposta da parte
della  giunta,  approva  il  rendiconto  generale annuale dei singoli
enti.
    4.  In  allegato  al rendiconto generale annuale della Regione e'
esposto  un  quadro  riepilogativo  delle entrate e delle spese degli
enti, redatto a cura di ciascun ente interessato, in sede di adozione
del  proprio  rendiconto  generale  annuale,  secondo uno schema tipo
approvato con deliberazione della giunta.