Art. 61.
         Finanziamento e controllo delle funzioni conferite
    1.  La disciplina delle modalita' di finanziamento e di controllo
da  parte  della  Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti agli enti locali e' contenuta nel titolo II, capi IV e V, e
nell'Art. 192 della legge regionale n. 14/1999.
    2.  Le  modalita' di rendicontazione, da parte degli enti locali,
delle  spese  relative  all'esercizio  delle  funzioni  delegate sono
disciplinate  dalle  singole leggi regionali che dispongono la delega
o,  in  mancanza,  dalle  disposizioni  dettate  dal  regolamento  di
contabilita'.