Art. 61. Finanziamento e controllo delle funzioni conferite 1. La disciplina delle modalita' di finanziamento e di controllo da parte della Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali e' contenuta nel titolo II, capi IV e V, e nell'Art. 192 della legge regionale n. 14/1999. 2. Le modalita' di rendicontazione, da parte degli enti locali, delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono disciplinate dalle singole leggi regionali che dispongono la delega o, in mancanza, dalle disposizioni dettate dal regolamento di contabilita'.