Art. 62. Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di programmazione 1. La Regione assegna agli enti locali le risorse necessarie per la realizzazione di specifici interventi, di competenza degli enti stessi, previsti dagli atti di programmazione comunitaria, statale e regionale. 2. Nel caso in cui si protraggano da parte dell'ente locale situazioni di inefficacia in ordine agli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 14/1999.