Art. 62.
Finanziamento   e   controllo  di  interventi  previsti  da  atti  di
                           programmazione
    1.  La Regione assegna agli enti locali le risorse necessarie per
la  realizzazione  di  specifici interventi, di competenza degli enti
stessi,  previsti dagli atti di programmazione comunitaria, statale e
regionale.
    2.  Nel  caso  in  cui  si  protraggano da parte dell'ente locale
situazioni  di  inefficacia in ordine agli interventi di cui al comma
1,  la  Regione  esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 19,
comma 2, della legge regionale n. 14/1999.