Art. 63.
           Autonomia finanziaria e contabile del consiglio
    1. Il consiglio dispone di entrate costituite da:
      a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
      b) donazioni ed atti di liberalita';
      c) corrispettivi   di   contratti  e  convenzioni  e  da  altri
ulteriori introiti.
    2.  ll bilancio annuale di previsione del consiglio, con allegato
il  bilancio  pluriennale,  e' predisposto dall'ufficio di presidenza
nel  rispetto  dei  principi di cui al decreto legislativo n. 76/2000
nonche'  del regolamento di contabilita' del consiglio e sottoposto a
quest'ultimo per l'approvazione, previo esame e parere da parte della
competente commissione consiliare permanente.
    3.  Per  consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione delle
somme  di  cui  al  comma  1, lettera a), il presidente del consiglio
provvede,  entro  il  15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce  il  bilancio  annuale,  a  comunicare  al presidente della
giunta  il  fabbisogno  di  spesa  del  consiglio. Tale fabbisogno e'
iscritto   in   un'unica   unita'   previsionale  di  spesa,  con  la
denominazione "Spese del consiglio regionale".
    4.  Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell'esercizio finanziario si
rendessero  necessarie  variazioni  alle  dotazioni  finanziarie,  il
consiglio   provvede,   con  le  procedure  fissate  al  comma  2,  a
rideterminare  il  proprio  fabbisogno.  La relativa deliberazione e'
trasmessa  ad  opera del presidente del consiglio al presidente della
giunta, al fine di consentire le conseguenti variazioni.
    5.  Per  l'amministrazione dei propri fondi il consiglio utilizza
un  conto  corrente autonomo, acceso presso un istituto di credito di
notoria  solidita'  da  individuarsi  a  seguito  di  esperimento  di
procedure  di  evidenza pubblica. Tale istituto assume la funzione di
tesoriere del consiglio
    6.   Il  rendiconto  annuale  della  gestione  del  bilancio  del
consiglio e' approvato dal medesimo con le stesse procedure di cui al
comma 2 ed e' trasmesso al presidente della giunta entro il 10 aprile
dell'anno   successivo   a   quello   cui  si  riferisce  l'esercizio
finanziario,  ai fini dell'inclusione nel rendiconto generale annuale
della Regione.