Art. 65.
Applicazione di disposizioni previgenti - Allegati al primo bilancio
    1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento di
contabilita',  relativamente alla disciplina attuativa ed integrativa
rinviata   al   regolamento   stesso   continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni   contenute   nella   normativa  previgente,  in  quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge.
    2.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 21, in sede di prima
applicazione  della presente legge, al bilancio annuale sono allegati
esclusivamente gli atti necessari ai fini della gestione del bilancio
stesso.