Art. 65. Applicazione di disposizioni previgenti - Allegati al primo bilancio 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita', relativamente alla disciplina attuativa ed integrativa rinviata al regolamento stesso continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa previgente, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 21, in sede di prima applicazione della presente legge, al bilancio annuale sono allegati esclusivamente gli atti necessari ai fini della gestione del bilancio stesso.