Art. 7.
        Strumenti della programmazione territoriale regionale
    l.  La  programmazione  territoriale  della  Regione  si realizza
attraverso i seguenti strumenti:
      a) il  piano  territoriale regionale generale (PTRG) che indica
gli   obiettivi  generali  da  perseguire  in  relazione  all'uso  ed
all'assetto   del  territorio  dettando  disposizioni  strutturali  e
programmatiche;
      b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto
ambiti  di  attivita'  con  implicazioni  di  tipo  territoriale, che
integrano  e  specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le
linee  di  organizzazione  territoriale  da quest'ultimo previsti, in
attuazione   di   leggi   nazionali  e  regionali  o  di  regolamenti
comunitari.