Art. 7. Strumenti della programmazione territoriale regionale l. La programmazione territoriale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti: a) il piano territoriale regionale generale (PTRG) che indica gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio dettando disposizioni strutturali e programmatiche; b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto ambiti di attivita' con implicazioni di tipo territoriale, che integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.