Art. 9. C o n t e n u t o 1. Il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale di cui al capo I del presente titolo e la programmazione finanziaria e di bilancio di cui al capo I del titolo III si realizza essenzialmente mediante il documento di programmazione economico-finaziaria regionale (DPEFR). 2. Ai fini del raccordo previsto dal comma 1, il DPEFR, tenendo conto del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo al parlamento ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale di cui all'art. 13, in particolare: a) individua le tendenze e gli obiettivi macroeconomici relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione; b) espone lo stato di attuazione del PERG e del PTRG e dei relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorna annualmente, anche in relazione alle tendenze ed agli obiettivi di cui alla lettera a), le previsioni programmatiche costituenti riferimento per la programmazione della spesa regionale; c) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie all'attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla lettera b) in funzione delle scelte del bilancio annuale e pluriennale; d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; e) articola, in relazione agli anni considerati dal bilancio pluriennale, gli interventi, generali e di settore, collegati alla manovra di finanza regionale coerenti con le previsioni programmatiche di cui alla lettera b) e compatibili con il quadro delle risorse di cui alla lettera c); f) esprime la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascuno degli interventi di cui alla lettera e). 3. Il DPEFR, sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, nonche' gli indirizzi per le norme da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di cui agli articoli 11 e 12.