Art. 9.
                          C o n t e n u t o
    1.   Il   raccordo  tra  la  programmazione  economico-sociale  e
territoriale di cui al capo I del presente titolo e la programmazione
finanziaria e di bilancio di cui al capo I del titolo III si realizza
essenzialmente    mediante    il    documento    di    programmazione
economico-finaziaria regionale (DPEFR).
    2.  Ai  fini del raccordo previsto dal comma 1, il DPEFR, tenendo
conto   del   documento   di   programmazione   economico-finanziaria
presentato dal Governo al parlamento ai sensi dell'art. 3 della legge
5 agosto  1978,  n.  468  e  successive modificazioni, per il periodo
compreso  nel  bilancio  pluriennale regionale di cui all'art. 13, in
particolare:
      a) individua   le   tendenze  e  gli  obiettivi  macroeconomici
relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione;
      b) espone  lo  stato  di  attuazione  del PERG e del PTRG e dei
relativi   piani   settoriali   ed   intersettoriali  e  ne  aggiorna
annualmente,  anche  in  relazione alle tendenze ed agli obiettivi di
cui   alla  lettera  a),  le  previsioni  programmatiche  costituenti
riferimento per la programmazione della spesa regionale;
      c) delinea   il  quadro  delle  risorse  finanziarie  regionali
necessarie all'attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla
lettera b)   in   funzione   delle  scelte  del  bilancio  annuale  e
pluriennale;
      d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da
coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale;
      e) articola,  in  relazione  agli anni considerati dal bilancio
pluriennale,  gli  interventi,  generali e di settore, collegati alla
manovra   di   finanza   regionale   coerenti   con   le   previsioni
programmatiche  di  cui  alla  lettera b) e compatibili con il quadro
delle risorse di cui alla lettera c);
      f) esprime    la    valutazione    di    massima   dell'effetto
economico-finanziario  attribuito  a ciascuno degli interventi di cui
alla lettera e).
    3.  Il DPEFR, sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i
criteri  ed  i  parametri  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale,  nonche'  gli  indirizzi  per le norme da inserire nella
legge  finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di cui
agli articoli 11 e 12.