Art. 2.
                       Dichiarazione d'urgenza
    1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31
dello  statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 30 novembre 2001
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