(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  in  conformita' alle disposizioni sancite dagli
articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a
quanto  stabilito  dalla  convenzione  ONU sui diritti del fanciullo,
firmata  a  New  York  il  20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi
della  legge  27 maggio  1991,  n.  176 "Ratifica ed esecuzione della
convenzione   sui   diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il
20 novembre  1989",  riconosce  la  famiglia  come  societa' naturale
fondata  sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la
cura  e l'educazione dei figli, per l'assistenza ai suoi componenti e
per  la  solidarieta' tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla
presente legge va riferito all'ambito familiare come luogo di vita di
ciascuno dei suoi membri.
    2.  La  Regione,  pertanto, nell'ambito delle competenze definite
con  la  legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle
disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n 38 e dei
principi  fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge   quadro   per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi  e  servizi  sociali",  attua  con  il concorso degli enti
locali,  una  politica  organica  volta  a  sostenere la famiglia nel
libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.