(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in conformita' alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", riconosce la famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l'educazione dei figli, per l'assistenza ai suoi componenti e per la solidarieta' tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va riferito all'ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri. 2. La Regione, pertanto, nell'ambito delle competenze definite con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n 38 e dei principi fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attua con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.