Art. 10.
               Osservatorio permanente sulle famiglie
    1.   E'  istituito  presso  la  giunta  regionale  l'osservatorio
permanente sulle famiglie, di seguito denominato osservatorio.
    2.  La  giunta  regionale,  con propria deliberazione, sentite le
commissioni   consiliari   competenti,   determina   la  composizione
dell'osservatorio,  assicurando al suo interno la presenza, oltre che
dei  dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di
soggetti esperti nel campo della sociologia della famiglia, designati
dalla   giunta   stessa,   scegliendoli,  di  norma,  tra  docenti  e
ricercatori,  nonche' di rappresentanti delle associazioni degli enti
locali  e di rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite
ed  operanti  a  livello  regionale. L'osservatorio e' presieduto dal
presidente  della  commissione  consiliare  competente  in materia di
politiche familiari.
    3. L'osservatorio, in particolare:
      a) studia  e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di
violenza,    di    monoparentalita',   nonche'   del   rapporto   tra
responsabilita'  familiari,  impegni  lavorativi e accesso ai servizi
socio-educativiassistenziali.
      b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie
realizzati  dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici
e privati, da gruppi e associazioni;
      c) presenta  agli  organi  regionali  proposte sulla politica a
sostegno della famiglia;
      d) esprime  pareri  in  ordine ai provvedimenti concernenti gli
strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano
interesse per la famiglia.
    4.  L'osservatorio,  per  lo  svolgimento  dei propri compiti, si
avvale  delle strutture regionali di ricerca ed analisi. Puo', previa
apposita  convenzione,  avvalersi  anche  di  enti  specializzati  ed
istituti universitari.
    5.  La  giunta  regionale  individua  la  struttura competente ad
assicurare all'osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale
necessari al suo funzionamento.
    6.   Ai   componenti  dell'osservatorio  compete  il  trattamento
economico  di  cui  all'art. 16, commi 4 e 5 della legge regionale 25
luglio 1996, n. 27.