Art. 11.
          Commissione consiliare per le politiche familiari
    1.  La  commissione  consiliare  per  le  politiche  familiari e'
strumento del consiglio regionale per le politiche familiari.
    2. La commissione:
      a) esamina il piano triennale di programmazione di cui all'Art.
3, comma 1;
      b) presenta  agli  organi  regionali  proposte  sulle politiche
familiari;
      c) promuove periodici rapporti, anche sulla base dell'attivita'
dell'osservatorio, sullo stato di attuazione della presente legge;
      d) partecipa  con  proposte e osservazioni alla predisposizione
degli   strumenti   regionali   di  programmazione  sanitaria  e  dei
progetti-obiettivo   e   alla   attivita'  relativa  alla  conferenza
Stato-Regioni.