Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge viene utilizzato il
capitolo  di  spesa  n.  42141 denominato: "Fondo per le iniziative a
sostegno  dei  nuclei familiari" che viene all'uopo incrementato, per
l'anno 2001, della somma di lire due miliardi.
    2.  L'onere  derivante  dall'incremento  di cui al comma 1, viene
coperto dalle poste contabili iscritte sul capitolo n. 49001, lettera
b), dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno 2001.
    3.  Gli  oneri  relativi  alla corresponsione dei compensi di cui
all'Art.  10,  comma  6,  trovano  copertura  con i fondi previsti al
capitolo n. 11421 del bilancio 2001.