Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge viene utilizzato il capitolo di spesa n. 42141 denominato: "Fondo per le iniziative a sostegno dei nuclei familiari" che viene all'uopo incrementato, per l'anno 2001, della somma di lire due miliardi. 2. L'onere derivante dall'incremento di cui al comma 1, viene coperto dalle poste contabili iscritte sul capitolo n. 49001, lettera b), dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno 2001. 3. Gli oneri relativi alla corresponsione dei compensi di cui all'Art. 10, comma 6, trovano copertura con i fondi previsti al capitolo n. 11421 del bilancio 2001.