Art. 2.
                          O b i e t t i v i
    1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione, nell'esercizio
della propria attivita' di indirizzo, coordinamento e programmazione,
persegue i seguenti obiettivi:
      a) garantire  il  diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo
familiare,  rimuovendo  ostacoli  di  ordine abitativo, lavorativo ed
economico;
      b) riconoscere  il  valore della maternita' e della paternita',
incoraggiando  la  procreazione  libera  e consapevole anche mediante
interventi  volti  a  superare  eventuali  limitazioni  di  carattere
economico e sociale;
      c) salvaguardare  la  gravidanza e il nascituro dal momento del
concepimento  al  parto,  attivando  i  servizi  atti a soddisfare le
esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le
cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
      d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell'educazione
dei  figli e nella formazione della loro personalita' sotto l'aspetto
psicologico, sociale e culturale;
      e) garantire  ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri
pubblici  e  privati il benessere psicoaffettivo e la continuita' del
rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il
sostegno di appositi servizi;
      f) realizzare una diffusa informazione sulle modalita' relative
all'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale e sostenere le
famiglie   che  accolgono  i  minori,  promuovendo  e  sostenendo  le
iniziative tese all'adozione di bambini disabili;
      g) assicurare  la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore
dei  componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in
particolare  dei  minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di
altro tipo;
      h) sviluppare  iniziative di solidarieta' alle famiglie nel cui
nucleo  sono  presenti  disabili,  finalizzate  ad  agevolare il loro
mantenimento nell'ambito familiare;
      i) attivare  servizi  che facilitino la permanenza dell'anziano
all'interno   del   nucleo  familiare  per  incrementare  i  rapporti
intergenerazionali;
      l) riconoscere  il  valore  sociale  del  lavoro  domestico, in
quanto  essenziale  per  la  vita  delle  famiglie e per la societa',
proteggendone   lo  svolgimento  mediante  la  stipula  di  specifici
contratti di assicurazione conto i rischi infortunistici;
      m) rendere  compatibili,  anche  attraverso  l'estensione  e la
diversificazione  dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di
studio   e   di   lavoro   dei   coniugi  con  quelle  connesse  alle
responsabilita'  familiari  e  promuovere  le  pari opportunita' e la
piena  condivisione  del  carico  del  lavoro domestico e di cura dei
figli tra donne e uomini;
      n) tutelare  e  promuovere  i  diritti  delle  persone  e delle
famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di
ritorno che presentino gravi difficolta' di inserimento sociale;
      o) definire gli standards dei servizi residenziali per minori;
      p) assicurare  la  realizzazione  da parte degli enti locali di
iniziative  finalizzate  al  sostegno  ai nuclei familiari di persone
immigrate per consentire l'inserimento nel ciclo scolastico-educativo
dei minori;
      q) rimuovere  gli  ostacoli  di  natura  economica,  sociale  e
culturale,  allo  sviluppo  fisico,  mentale,  spirituale,  morale  e
sociale del fanciullo.