Art. 2. O b i e t t i v i 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione, nell'esercizio della propria attivita' di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi: a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico; b) riconoscere il valore della maternita' e della paternita', incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale; c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza; d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell'educazione dei figli e nella formazione della loro personalita' sotto l'aspetto psicologico, sociale e culturale; e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuita' del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi; f) realizzare una diffusa informazione sulle modalita' relative all'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili; g) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo; h) sviluppare iniziative di solidarieta' alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare; i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali; l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la societa', proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione conto i rischi infortunistici; m) rendere compatibili, anche attraverso l'estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilita' familiari e promuovere le pari opportunita' e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini; n) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficolta' di inserimento sociale; o) definire gli standards dei servizi residenziali per minori; p) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l'inserimento nel ciclo scolastico-educativo dei minori; q) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.